in aggiornamento
Bozza di Statuto del CODECI (da approvare all’Assemblea Costituente)
Art. 1
Si costituisce il Consiglio delle Chiese Inclusive e Indipendenti in italia (CODECI), avente le seguenti finalità:
– promuovere l’unità e la collaborazione fra tutte le espressioni ecclesiali che – sia pur in denominazioni diverse – sono indipendenti dalle Chiese “storiche” e che si rifanno al protestantesimo, al vetero-cattolicesimo e al cattolicesimo indipendente e non-romano con posizione di inclusione rispetto ai ministeri femminili, alle persone LGBTQ+ e hiv positive;
– realizzare e offrire alle varie Chiese italiane una forma di cristianesimo che sia fedele, nella cultura odierna, alle istanze evangeliche e riporti il vissuto ecclesiale e liturgico alle sue origini sinodali per quanto riguarda la comune responsabilità di clero e laici nella testimonianza e nella gestione della Chiesa e che promuova l’attenzione alle problematiche della pace, della giustizia sociale, dell’integrità del creato.
Art. 2
Le Chiese firmatarie concordano sulle seguenti condizioni di appartenenza al Consiglio:
– accettazione della base comune dottrinale richiesta dal Consiglio Ecumenico delle Chiese ovvero la condivisione della fede nella Trinità e nell’Incarnazione;
– accettazione della Definizione cristologica del Concilio di Calcedonia;
– riferimento alla Dichiarazione di Utrecht e all’articolo 7 della Confessione Augustana;
– accettazione di una comune Dichiarazione teologica ed etica;
– riconoscimento reciproco dei sacramenti;
– riconoscimento del valore e della dignità della sessualità LGBTQ+;
– riconoscimento delle famiglie arcobaleno;
– riconoscimento del ministero ordinato femminile;
– riconoscimento del ministero ordinato di persone LGBTQ+;
– pastorale per le persone hiv positive;
– disponibilità a collaborare in progetti comuni.
Art. 3
Le Chiese firmatarie concordano sul fatto che ogni Chiesa membro mantiene le sue caratteristiche, tra cui nome, identità confessionale e indipendenza decisionale, e vedono nella diversità e pluralità delle Chiese un valore in quanto testimonianza della capacità del cristianesimo di prendere corpo in culture diverse.
Art. 4
Le Chiese non rispondenti ai requisiti dottrinali di cui all’articolo 2 possono aderire come osservatori al Consiglio per collaborare a progetti specifici, nel rispetto delle sue finalità.
Art. 5
Le Chiese firmatarie si impegnano:
– a riconoscere reciprocamente membri e ministri delle diverse Chiese;
– a praticare reciproca ospitalità sacramentale;
– a collaborare nell’evangelizzazione e nella promozione della giustizia, anche mettendo in comune materiali e locali;
– a prestarsi mutua assistenza in caso di dissidio con realtà ecclesiali e/o gruppuscoli “autoconvocati” che non rispondono ai canoni di riconoscimento e rispetto fraterno reciproco.
Art. 6
Il Consiglio è diretto dall’Assemblea, cui ogni Chiesa partecipa con propri deputati eletti a tenore dei suoi regolamenti nel numero non superiore a tre per ciascuna Chiesa. Va convocata almeno una volta ogni due anni, ogni volta l’Esecutivo del Consiglio lo ritenga opportuno o quando un numero non inferiore di sei deputati lo richieda.
L’Assemblea, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, accetta la richiesta di ammissione di nuove Chiese presentate dall’Esecutivo o espelle quelle che abbiano mostrato di non uniformarsi al presente Statuto. Una nuova Chiesa è “osservatrice” senza diritto di voto almeno per un anno prima di essere ammessa pienamente nel Consiglio.
L’Assemblea elegge ogni due anni l’Esecutivo del Consiglio. Il numero dei membri dell’Esecutivo è non inferiore a tre e non superiore a sette ed è stabilito dall’Assemblea stessa.
Art. 7
L’Esecutivo del Consiglio elegge il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale e il Tesoriere con una turnazione fra le Chiese partecipanti, nei limiti possibili.
Le Chiese organizzano una cassa comune per le spese che riguardano l’attività del Consiglio, gestita dal Tesoriere.
Il Consiglio dell’Unione si riunisce validamente con la partecipazione, anche on-line, della metà più uno dei suoi membri.
L’Esecutivo del Consiglio deve annualmente redigere un resoconto delle attività e un resoconto economico da inviarsi a tutti i deputati dell’Assemblea e agli esecutivi delle Chiese membro. Ha la facoltà di deferire una Chiesa membro all’Assemblea per la proposta di espulsione.
Il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, di comune accordo con l’Esecutivo, rappresentano il Consiglio all’esterno e verso le Chiese membro, tra una sessione e l’altra dell’Assemblea.
Art. 8
L’Unione è una associazione di fatto che non richiede atto pubblico né registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, tranne che l’Assemblea non deliberi in questo senso con una maggioranza dei deputati dei tre quarti delle Chiese membro.
Art. 9
La partecipazione al Consiglio non impedisce accordi bilaterali di pieno riconoscimento e di altro tipo tra due Chiese membro o tra una Chiesa membro e una che sia esterna al Consiglio stesso.
Art. 10
Lo scioglimento del Consiglio è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza di deputati appartenenti ai tre quarti delle Chiese membro.
In caso di scioglimento del Consiglio l’Assemblea decide a chi devolvere l’eventuale resto di cassa